Art. 1.

      1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 394 del 1991», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3:

              1) alla lettera a), le parole: «la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;» sono soppresse;

              2) la lettera f) è abrogata;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. L'Ente parco disciplina, con proprio regolamento, le eventuali deroghe ai divieti previsti dal comma 3 in materia di attività venatoria; la regolamentazione e la disciplina dell'attività venatoria nonché la programmazione della stessa sono attribuite all'Ente parco, sentite le province o le regioni interessate, in deroga a quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni».

      2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «3. L'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco a cose e a persone nonché alle attività agricole».

      3. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dal nucleo ambientale della polizia provinciale»;

 

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          b) al sesto periodo, le parole: «provvede il Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono il Corpo forestale dello Stato e il nucleo ambientale della polizia provinciale».

      4. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «6. All'interno dei parchi naturali regionali è consentita l'attività venatoria di selezione per prelievi faunistici, con eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco, alla sola popolazione residente nei comuni dell'area naturale protetta, con esclusione delle aree di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a). I vincoli disposti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, in materia di specie cacciabili e di periodi di attività venatoria possono essere modificati dall'Ente parco, il quale può ridurre il periodo di attività venatoria e restringere l'ambito del prelievo faunistico in misura non inferiore a due terzi di quanto previsto dal medesimo articolo 18. Nelle aree contigue di cui all'articolo 32 della presente legge non sono previsti ulteriori vincoli rispetto a quelli disposti dalla citata legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni».

      5. All'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprendendo un territorio pari a 20 chilometri all'interno dei rispettivi confini dell'area naturale protetta. Sono fatti salvi eventuali casi particolari per i quali le regioni e gli organismi di gestione competenti concordano deroghe al criterio di estensione territoriale»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. All'interno delle aree contigue le regioni disciplinano l'esercizio della caccia

 

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in conformità a quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni».